La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito che in caso di cessione contratto leasing, il rimborso di interessi pagati in eccesso, relativi a un periodo precedente l'efficacia della cessione, spetta al cedente (l'originario utilizzatore) e non al cessionario (la nuova parte). La Corte ha sottolineato la natura di contratto di durata del leasing, i cui effetti della cessione non sono retroattivi. Pertanto, i diritti e gli obblighi sorti prima del subentro rimangono in capo alle parti originarie, respingendo la tesi dell'ingiustificato arricchimento del cedente.
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