Una società committente ha citato in giudizio l'impresa esecutrice lamentando difetti nella rete fognaria e nell'asfaltatura dei piazzali aziendali. In tema di contratto di appalto e difetti dell'opera, i giudici hanno accertato che la rete fognaria presentava gravi difetti strutturali, rendendo l'impresa responsabile pur in presenza di un progetto fornito dal cliente. Diversamente, per l'asfaltatura, l'impresa ha agito come mero esecutore materiale, eseguendo un semplice intervento estetico privo di autonomo margine critico. La Corte d'Appello ha commesso un grave errore motivazionale: pur avendo escluso la colpa dell'impresa nell'asfaltatura, l'ha condannata a restituire il compenso incassato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa, annullando la decisione per manifesta contraddittorietà e ribadendo che l'appaltatore non risponde dei difetti se privo di autonomia esecutiva.
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