L'Agenzia delle Dogane ha rettificato il valore di merci importate da un'azienda di giocattoli, contestando la mancata inclusione dei diritti di licenza nel valore imponibile. L'ufficio ha richiesto dazi e IVA anche allo spedizioniere doganale, quale rappresentante indiretto. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo spedizioniere risponde in solido con l'importatore per i dazi doganali, a meno che non provi di aver agito con la massima diligenza professionale e in buona fede. Tuttavia, lo spedizioniere non è responsabile per l'IVA all'importazione, poiché questa non rientra nell'obbligazione doganale in senso stretto e manca una norma nazionale che preveda esplicitamente tale solidarietà. Di conseguenza, l'Agenzia delle Dogane vince parzialmente: lo spedizioniere deve pagare i dazi ma non l'IVA.
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