Un avvocato dipendente di un ente pubblico non economico ha contestato il ricalcolo della propria indennità di buonuscita, dalla quale l'ente aveva escluso gli onorari professionali percepiti durante il servizio. La Corte di Cassazione ha confermato che, per i dipendenti del parastato, la base di calcolo del trattamento di fine servizio è limitata allo stipendio tabellare e agli scatti di anzianità, escludendo voci accessorie come gli onorari. La decisione ribadisce l'inderogabilità della normativa legale, anche a fronte di regolamenti interni o contratti collettivi più favorevoli, e legittima il recupero delle somme indebitamente erogate tramite trattenute sulla pensione.
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