Una società fornitrice di bombole per metano ha incassato un assegno ricevuto a titolo di garanzia, nonostante il mancato versamento dell'acconto pattuito da parte dell'acquirente. La Corte d'Appello, pur riconoscendo un parziale credito all'acquirente per un errore nel calcolo del prezzo unitario, lo aveva condannato al pagamento della maggior parte delle spese legali. La Cassazione, focalizzandosi sul principio della **soccombenza parziale**, ha stabilito che la parte che risulta vincitrice, anche se per una somma minima, non può mai essere condannata a rifondere le spese alla controparte, potendo il giudice al massimo disporre la compensazione delle stesse.
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