Una cittadina, dopo essere stata privata del possesso di un alloggio popolare da parte dell'Ente Pubblico, ha ottenuto una sentenza di reintegrazione. Nel frattempo, l'Ente ha assegnato l'immobile a un nuovo inquilino, rendendo impossibile la restituzione fisica. La donna ha quindi chiesto il risarcimento dei danni per le spese di affitto sostenute altrove. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, ritenendo che lei non avesse un diritto formale sull'alloggio. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rimesso la questione alla pubblica udienza per stabilire se la tutela possessoria e il risarcimento spettino a prescindere dalla titolarità del diritto sul bene.
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