I presunti eredi hanno citato in giudizio gli occupanti di un terreno per ottenerne il rilascio, dichiarandosi proprietari del bene per successione. I giudici di merito hanno respinto la domanda a causa dell'inidoneità dell'atto di donazione prodotto in giudizio. Il documento, oltre a indicare un intestatario differente rispetto al defunto, risultava incompleto e privo di due pagine essenziali. Gli eredi hanno impugnato la decisione in Cassazione, lamentando la mancata ricostruzione d'ufficio dell'atto mancante. La Suprema Corte ha respinto il ricorso. Il collegio ha stabilito che la prova della proprietà grava interamente su chi agisce in giudizio. La presenza di un documento mutilo fin dall'origine non costituisce smarrimento incolpevole del fascicolo, ma evidenzia una negligenza della parte, la quale deve sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione del diritto.
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