La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Società Committente contro la Società Fornitrice, confermando la condanna al pagamento di oltre 73.000 euro per servizi di autotrasporto e movimento terra. La ricorrente aveva sollevato l'eccezione di inadempimento per giustificare il mancato pagamento, lamentando un'interruzione delle forniture. Tuttavia, i giudici hanno accertato che il mancato pagamento da parte della committente era antecedente alla sospensione dei servizi da parte del fornitore. La Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di inadempimento, nei contratti ad esecuzione continuata, può essere sollevata solo per le prestazioni future ancora da eseguire e non per quelle già ricevute. Di conseguenza, la sospensione dei pagamenti per prestazioni già eseguite è stata ritenuta illegittima, confermando la vittoria della Società Fornitrice.
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