Una società impugna un avviso di accertamento basato su perdite reiterate, contestando sia la validità della delega di firma dell'atto sia la motivazione della sentenza d'appello. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la delega di firma, a differenza di quella di funzioni, non richiede l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficienti ordini di servizio generici. Inoltre, ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata chiara e logicamente coerente, escludendo il vizio di motivazione apparente.
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