La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19607/2024, ha chiarito l'onere della prova in capo al cedente in una cessione intracomunitaria ai fini dell'esenzione IVA. Analizzando il caso di una società automobilistica, la Corte ha stabilito che, per beneficiare dell'esenzione, il venditore deve dimostrare l'effettivo trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro, soprattutto in presenza di indizi di frode. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per non aver adeguatamente valutato la prova del trasporto.
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