Una società appaltatrice, incaricata della bonifica di serbatoi in un deposito doganale, dichiara la presenza di oltre undicimila metri cubi di materiale da smaltire. Un successivo controllo rinviene solo una minima parte del prodotto, accertando lo smaltimento di sole acque senza alcuna procedura fiscale. L'Agenzia delle Dogane emette un avviso di pagamento per l'accertamento accise su oli combustibili, IVA e dazi. La società si oppone, ma la Suprema Corte conferma la pretesa fiscale. I giudici stabiliscono che spetta al contribuente l'onere di provare che la perdita del prodotto sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore, o che il materiale fosse inidoneo al recupero. La mancata giustificazione della sparizione del prodotto legittima la presunzione di immissione in consumo e la conseguente tassazione.
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