Una società assicurativa ha impugnato un avviso di accertamento che aumentava la rendita catastale di un suo immobile, lamentando un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in seguito a una procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se indica i dati oggettivi e la nuova classe attribuita, senza necessità di allegare i prontuari di settore usati per la stima, se questi sono pubblicamente consultabili. La Corte ha chiarito che la contestazione sulla valutazione tecnica è una questione di merito, non un vizio di motivazione dell'atto.
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