Un condomino ha promosso un'impugnazione delibera assembleare relativa a lavori straordinari su una piscina, lamentando la mancata convocazione e la non contitolarità del bene. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che i vizi relativi ai quorum e alle deleghe causano l'annullabilità, non la nullità, della delibera e devono essere eccepiti tempestivamente in primo grado. Inoltre, ha confermato che la convocazione si considera validamente effettuata quando la raccomandata giunge all'indirizzo del destinatario, anche se questi ne rifiuta il ritiro, perfezionando la presunzione di conoscenza.
Continua »