Un'azienda alimentare si è vista contestare la deducibilità di costi per pubblicità, sponsorizzazioni e regali ritenuti antieconomici dall'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26687/2024, ha respinto le doglianze sulla sproporzione dei costi pubblicitari, affermando che l'antieconomicità è un valido indice di non inerenza e sposta l'onere della prova sul contribuente. Tuttavia, ha cassato la sentenza d'appello per non aver considerato la presunzione legale assoluta di deducibilità dei costi per sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, rinviando il caso per un nuovo esame su questo specifico punto.
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