Un'Azienda si oppone a una richiesta di pagamento, sostenendo che le precedenti notifiche, necessarie a interrompere la prescrizione, erano state inviate a un indirizzo sbagliato. Secondo l'Azienda, i giudici precedenti avrebbero commesso un palese **travisamento della prova**, leggendo in modo errato i documenti che attestavano la sede legale corretta. La Corte di Cassazione, rilevando un forte contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di contestare questo tipo di errore nel giudizio di legittimità, non ha deciso il caso. Ha invece rimesso la questione alle Sezioni Unite, affinché stabiliscano un principio di diritto definitivo sul tema del **travisamento della prova**.
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