In un contenzioso relativo a un contratto d'appalto, il committente, dopo aver perso in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha effettuato una rinuncia al ricorso. La Suprema Corte, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza pronunciarsi sulle spese, poiché le controparti non si erano formalmente costituite nel procedimento.
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