L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società edile l'indebita deduzione di costi e la detrazione IVA derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti. I controlli fiscali hanno dimostrato che la società fornitrice era una scatola vuota, priva di dipendenti, macchinari e sede operativa, e dedita alla restituzione del denaro ricevuto tramite bonifico. La società contribuente ha sostenuto l'effettività dei lavori producendo una perizia tecnica e dichiarazioni sostitutive dei propri operai. I giudici di merito hanno rigettato i ricorsi della società e dei soci. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente il recupero fiscale. I Supremi Giudici hanno chiarito che, di fronte a gravi indizi di inesistenza materiale della merce o dei servizi, la regolarità formale delle fatture o dei pagamenti non basta a superare l'onere della prova contraria.
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