Una compagnia aerea ha assunto una dipendente mediante un contratto a tempo determinato, giustificando l'assunzione con l'intensificazione dei voli dovuta al rinnovo della flotta. La lavoratrice ha impugnato il termine contrattuale chiedendo la stabilizzazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del termine. In primo luogo, il termine di decadenza per l'impugnativa decorre dall'effettiva cessazione del lavoro e non dalla scadenza formale pattuita, qualora l'attività sia proseguita di fatto. Inoltre, il datore di lavoro non ha fornito la prova della reale esigenza temporanea: l'accordo sindacale prodotto giustificava solo l'assunzione di personale con mansioni di coordinamento e responsabilità, qualifica non posseduta dalla dipendente. La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso aziendale, confermando il risarcimento calcolato sulla retribuzione reale indicata nelle buste paga.
Continua »