Una società cedente vendeva una postazione radiofonica e un traliccio con l'espresso divieto contrattuale di cessione o utilizzo da parte di soggetti terzi. L'acquirente realizzava una nuova struttura a breve distanza, collegandola al medesimo impianto originario e concedendone l'uso a un'altra emittente. La società cedente citava in giudizio la controparte chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, il rilascio dell'area e il risarcimento dei danni patrimoniali. La Corte d'Appello accoglieva le domande della cedente, rilevando che l'intervento edilizio costituiva un mero adeguamento funzionale del bene ceduto, con conseguente grave violazione degli obblighi concordati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'acquirente, confermando in via definitiva la risoluzione negoziale, l'ordine di rimozione dei materiali installati e la condanna risarcitoria in solido.
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