Un gruppo di Cittadini ha chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, ai sensi della Legge Pinto. Il loro processo originario, iniziato nel 2004, riguardava una servitù di passaggio. La Corte d'Appello ha respinto la domanda di equa riparazione, sostenendo che il processo di appello si era estinto per inattività delle parti e che la pretesa originaria era manifestamente infondata. La Cassazione ha confermato il rigetto. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Cittadini, ribadendo che la valutazione sull'infondatezza della domanda iniziale è un apprezzamento di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità.
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