Alcuni cittadini hanno impugnato l'elezione di un primo cittadino contestando l'incandidabilità del sindaco a causa di una precedente condanna a sedici mesi di reclusione per truffa aggravata e falso, reati commessi nella gestione di fondi pubblici. Durante il processo di secondo grado, l'amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni. I giudici di merito hanno dichiarato cessata la lite, ma hanno ravvisato la soccombenza virtuale dell'eletto. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, stabilendo che le dimissioni costituiscono un fatto notorio rilevabile d'ufficio e che la pena applicata unitariamente supera la soglia prevista dalla Legge Severino, rendendo effettivo il divieto di ricoprire cariche pubbliche.
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