La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da tre imputati condannati per reati legati alle sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. I ricorrenti contestavano la mancata applicazione della lieve entità e delle attenuanti, richiedendo una nuova valutazione delle prove. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello, rilevando che il contributo degli imputati era stabile ed essenziale, escludendo così ogni ipotesi di minima offensività o partecipazione marginale. La decisione ribadisce che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito per riesaminare i fatti.
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