La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di diversi imputati condannati per spaccio di stupefacenti. La decisione si fonda su vari motivi: la genericità delle doglianze, che si limitavano a riproporre questioni di fatto già decise, l'effetto preclusivo del 'concordato in appello' che impedisce di impugnare questioni rinunciate, e l'infondatezza della richiesta di riqualificare il reato come 'fatto di lieve entità', data la consistenza della fornitura e l'organizzazione dell'attività. La Corte ribadisce che l'inammissibilità ricorso comporta la condanna alle spese processuali.
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