Una società impugnava un avviso di accertamento per maggiori ricavi. Durante il processo in Cassazione, la società ha aderito a una definizione agevolata dei carichi tributari e ha rinunciato al ricorso. La Corte Suprema, preso atto della rinuncia accettata dall'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, non ha disposto la condanna alle spese e ha escluso l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, poiché l'estinzione non equivale a una soccombenza.
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