Un cittadino si oppone a un'ingiunzione di pagamento per bollette idriche. In appello, omette di riproporre le sue contestazioni sul debito (le cosiddette domande di merito), come la prescrizione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29978/2024, chiarisce che tale omissione equivale a una rinuncia. Di conseguenza, l'appello basato solo su un vizio formale dell'ingiunzione diventa inammissibile per carenza di interesse, poiché lo scopo del giudizio è accertare l'esistenza del credito, non solo la validità dell'atto.
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