La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19796/2024, ha stabilito che le garanzie previste dallo Statuto del Contribuente, come il termine di 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, non si applicano agli accertamenti a tavolino. Questi controlli, basati su dati come le movimentazioni bancarie ed eseguiti negli uffici dell'Agenzia, sono distinti dalle verifiche fiscali presso la sede del contribuente. Per la presunta violazione del contraddittorio in materia di IVA, il contribuente deve inoltre fornire una 'prova di resistenza', dimostrando quali argomentazioni avrebbe potuto presentare per modificare l'esito del controllo.
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