Un acquirente ha citato in giudizio un venditore per la consegna di un modello di ciclomotore errato. Dopo un accordo per la sostituzione, mai avvenuta, la Corte d'Appello ha respinto la richiesta dell'acquirente come 'domanda nuova in appello'. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che se il 'petitum' e la 'causa petendi' rimangono sostanzialmente gli stessi (risoluzione per inadempimento), si tratta di una modifica ammissibile e non di una domanda nuova, in linea con i principi di economia processuale.
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