Un lavoratore ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, l'appaltatore e il committente poiché il datore di lavoro, dopo aver trattenuto le rate per un prestito con cessione del quinto, non le aveva versate all'istituto finanziario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, chiarendo che con la cessione, il credito si trasferisce all'istituto finanziario, che diventa l'unico creditore. Di conseguenza, il lavoratore non può rivendicare tali somme per sé, e la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore non si applica a questo specifico debito.
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