Una società del settore automobilistico ha impugnato un avviso di accertamento IVA. In appello, durante l'emergenza sanitaria, ha richiesto una discussione orale da remoto, come previsto dalla normativa speciale. La Corte territoriale ha ignorato l'istanza, decidendo la causa sulla base dei soli atti scritti. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che la negazione del diritto alla discussione orale, senza fornire alternative procedurali previste dalla legge (come la trattazione scritta con termini per memorie), costituisce una grave violazione del diritto di difesa e determina la nullità della sentenza.
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