Due turisti citano in giudizio un tour operator per un pacchetto vacanza di qualità inferiore, chiedendo un risarcimento di oltre 2.500 euro. Il Giudice di Pace accorda loro solo 420 euro. Il tour operator appella la sentenza e il Tribunale la riforma, dichiarando la domanda improcedibile per il mancato corretto svolgimento della negoziazione assistita. I turisti ricorrono in Cassazione, sostenendo che, dato il basso importo liquidato, la sentenza fosse appellabile solo per vizi procedurali. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, chiarendo che il **valore della controversia** si determina sulla base della domanda originaria e non della somma liquidata. Di conseguenza, la sentenza era appellabile nel merito e il Tribunale ha agito correttamente esaminando l'eccezione procedurale.
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