L'Agenzia delle Entrate ha contestato la **deducibilità costi ricerca e sviluppo** e gli interessi su un prestito obbligazionario di una Società per l'anno 2005. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla Società. La Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso dell'Agenzia per quanto riguarda i costi di ricerca e sviluppo, poiché la sentenza precedente aveva omesso di esaminare questo punto cruciale. La Corte ha chiarito che la deducibilità di tali costi è legata al principio di competenza economica. Per gli interessi del prestito obbligazionario, invece, la Cassazione ha confermato la deducibilità, riconoscendo valide ragioni economiche alla base dell'operazione e l'insindacabilità delle scelte imprenditoriali non abnormi.
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