Un professionista (sceneggiatore e regista) chiedeva il rimborso dell'IRAP versata tra il 2002 e il 2005, sostenendo di non avere autonoma organizzazione. Dopo un silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria e vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. La Corte ha ribadito che l'impiego non occasionale di lavoro altrui, come consulenti esterni, costituisce un elemento significativo per l'esistenza dell'autonoma organizzazione, presupposto per l'applicazione dell'IRAP. Pertanto, il professionista doveva l'imposta, e la sua richiesta di rimborso è stata definitivamente negata.
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