L'Azienda, in liquidazione, ha presentato una proposta di concordato preventivo. Il Tribunale ha dichiarato la proposta inammissibile, ritenendo che non ci fossero i presupposti per la continuità aziendale indiretta, dato che i pochi beni dell'Azienda erano stati confiscati e mancava valore d'avviamento. L'Azienda ha impugnato questa decisione con un ricorso straordinario per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso stesso. Ha stabilito che il decreto del Tribunale, pur essendo definitivo perché non appellabile, non era decisorio. Non risolveva infatti una controversia su diritti soggettivi tra parti contrapposte, ma era un provvedimento d'ufficio. Pertanto, non era impugnabile in Cassazione.
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