La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di Inammissibilità reclamo esecutivo. Una ricorrente, madre del debitore, aveva contestato l'aggiudicazione di un immobile venduto all'asta, sostenendo di non aver potuto partecipare a causa di presunta turbativa d'asta. Il Tribunale aveva rigettato il suo reclamo, affermando che il vizio andava fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'ordinanza collegiale su reclamo ex art. 591 ter c.p.c. non è impugnabile in Cassazione. Questo strumento serve a risolvere difficoltà pratiche, mentre le contestazioni sulla validità degli atti richiedono l'opposizione.
Continua »