Un Avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato, ma la sua richiesta è stata respinta perché presentata dopo l'estinzione della procedura esecutiva. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta dovesse essere contestuale alla chiusura della fase processuale. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Avvocato. Ha chiarito che l'articolo 83, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002 non prevede alcuna decadenza per il difensore che deposita l'istanza di liquidazione dei compensi dopo la chiusura del giudizio. La norma mira solo ad accelerare i tempi, non a impedire la richiesta successiva. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale, rinviando la questione per una nuova decisione sulla liquidazione compensi patrocinio a spese dello Stato.
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