Un'Azienda è stata esclusa da una gara d'appalto per l'ossigenoterapia domiciliare. L'esclusione è avvenuta perché l'Azienda ha partecipato in forme diverse (come capogruppo e come mandante) a lotti della stessa gara, violando il disciplinare e l'Art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/2016. L'Azienda ha contestato l'esclusione, sostenendo che i chiarimenti della Stazione appaltante indicavano una diversa interpretazione. Il Consiglio di Stato ha confermato l'esclusione, ritenendo la gara unitaria. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda, ribadendo che l'interpretazione delle norme, anche europee, da parte del giudice amministrativo non costituisce "eccesso di potere giurisdizionale" sindacabile, confermando così la legittimità dell'esclusione gara d'appalto.
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