Un'Azienda ha contestato un avviso di accertamento fiscale per costi ritenuti indeducibili e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso dell'Azienda. La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso dell'Azienda, ha rigettato i primi due motivi che tentavano di riesaminare i fatti. Ha invece accolto il terzo motivo, relativo al vizio di motivazione della sentenza di appello. La Commissione Tributaria Regionale aveva semplicemente affermato l'inesistenza delle operazioni senza fornire una spiegazione logica e autonoma, limitandosi a un rinvio acritico all'avviso di accertamento. Questo ha configurato un "vizio di motivazione" (motivazione apparente), rendendo la sentenza nulla. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame, sottolineando l'importanza di una motivazione chiara.
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