L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di persone l'indebita applicazione del regime del margine sull'acquisto di autovetture usate, richiedendo l'IVA ordinaria per il 2003. Dopo la conferma dell'atto nei giudizi di merito, l'ex legale rappresentante ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l'impresa era stata cancellata dal registro delle imprese anni prima della notifica del ricorso. La Corte ha stabilito che sussiste l'impossibilità di collegare i concetti di società estinta e procura speciale. La cancellazione dell'ente cancella il soggetto giuridico ed elimina la possibilità di conferire il mandato al difensore. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, ponendo il versamento del contributo unificato aggiuntivo anche a carico dell'avvocato consapevole dell'avvenuta estinzione.
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