Una società sportiva dilettantistica, concessionaria di un impianto pubblico, si vede revocare la concessione dopo aver modificato la propria compagine sociale e affidato direttamente lavori di ristrutturazione. La società contesta la decisione, lamentando un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, chiarendo che la valutazione dei fatti da parte del giudice, anche se potenzialmente errata, non sconfina nel merito amministrativo e non costituisce un vizio di giurisdizione.
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