La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10438/2025, si è pronunciata sugli obblighi documentali in materia di transfer pricing. Il caso riguarda un gruppo societario a cui l'Agenzia Fiscale aveva contestato maggiori imposte (IRES, IRAP, IVA) per l'anno 2013. La Corte ha stabilito che, anche per le operazioni infragruppo di 'bassa materialità', il contribuente non è esonerato dal dimostrare il rispetto del principio del valore normale. L'esenzione da specifici oneri formali di documentazione non elimina l'obbligo sostanziale di provare la correttezza dei prezzi di trasferimento su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria. La sentenza di secondo grado è stata cassata per 'motivazione parvente' e rinviata per un nuovo esame.
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