La Corte di Cassazione ha confermato un'ordinanza di sequestro preventivo strumentale a carico di un'azienda di carburanti, respingendo il ricorso del titolare. Quest'ultimo lamentava una carenza di motivazione riguardo al nesso tra un deposito commerciale e i reati contestati, e sulla genericità del 'periculum in mora'. La Corte ha stabilito che la motivazione del Tribunale, sebbene sintetica, era sufficiente, avendo descritto il meccanismo fraudolento e il ruolo strumentale sia delle autobotti che del deposito, giustificando così la misura cautelare in vista della futura confisca.
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