Un imputato, condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione. Tra i motivi, contestava l'utilizzo dei tabulati telefonici e dei dati di localizzazione acquisiti senza decreto del giudice. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che i tabulati telefonici sono utilizzabili se corroborati da altri elementi di prova. Inoltre, ha chiarito l'inammissibilità di altri motivi per ragioni procedurali, come la tardiva contestazione di decisioni istruttorie e la carenza di interesse a impugnare un'aggravante già resa inefficace dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
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