Un soggetto, condannato per trasporto illecito di rifiuti, impugnava in appello solo la severità della pena. Successivamente, presentava motivi aggiunti d'appello contestando la sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35111/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo il principio secondo cui i motivi aggiunti non possono introdurre censure nuove rispetto a quelle dell'atto di impugnazione originario, ma solo sviluppare o argomentare meglio quelle già proposte.
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