A seguito di un conflitto tra giudice tributario e ordinario, la Corte di Cassazione, richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, ha stabilito la giurisdizione sui contributi a fondo perduto. Poiché tali contributi sono aiuti economici e non benefici fiscali, le controversie relative alla loro revoca o recupero spettano alla competenza del giudice ordinario e non a quello tributario.
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