Una complessa disputa di vicinato giunge in Cassazione per stabilire l'esistenza di una servitù di passaggio su un viale privato a favore di una cantina. I proprietari del viale sostenevano che la servitù fosse inesistente o rinunciata con un successivo atto pubblico. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la servitù di passaggio, una volta regolarmente trascritta nell'atto originario, si trasferisce automaticamente ai successivi acquirenti del fondo dominante (principio di ambulatorietà), anche se non espressamente menzionata nei contratti successivi. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'utilità della servitù sussiste anche se il transito dei veicoli è limitato dalle caratteristiche del terreno (presenza di gradini), risultando comunque utile per il carico e scarico delle merci. I ricorrenti sono stati condannati anche per lite temeraria.
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