La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di costituzione di una servitù di elettrodotto coattiva, l'indennizzo per il proprietario del fondo è sempre dovuto e costituisce un elemento essenziale dell'atto. La Corte ha chiarito che il diritto all'indennizzo non può essere negato solo perché il proprietario non ha riproposto esplicitamente la domanda in appello, in quanto tale richiesta è da considerarsi implicita nella stessa domanda di costituzione della servitù avanzata dalla società elettrica. La sentenza impugnata, che aveva negato l'indennizzo per motivi procedurali, è stata quindi cassata con rinvio.
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