Una cittadina, in qualità di legale rappresentante di una società operante nel settore ambientale, ha impugnato il sequestro preventivo delle quote societarie e delle somme di denaro aziendali. La ricorrente sosteneva la propria estraneità ai reati ambientali contestati, affermando di essere divenuta socia solo successivamente ai fatti. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nel difetto di rappresentanza: trattandosi di un terzo interessato estraneo al reato, era necessaria una procura speciale specifica per il ricorso di legittimità, non essendo sufficiente quella rilasciata per le fasi precedenti del giudizio.
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