La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del terzo interessato, una madre che chiedeva la restituzione di immobili confiscati al figlio nell'ambito di un patteggiamento. La donna sosteneva di essere la reale proprietaria dei beni, ma il suo difensore ha proposto l'impugnazione senza essere munito di procura speciale, requisito invece indispensabile per il terzo che vanta interessi puramente patrimoniali. Nel merito, i giudici hanno comunque rilevato che entrambi i soggetti non avevano alcuna capacità reddituale idonea a giustificare l'acquisto di immobili del valore di circa mezzo milione di euro, confermando l'intestazione fittizia dei beni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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