Una donna, in qualità di terza interessata, ha richiesto la restituzione di circa 21.500 euro sequestrati nella cassaforte dell'ex marito, indagato per un reato penale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta poiché il difensore era privo di una valida procura speciale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la procura speciale non richiede formule magiche o solenni, ma deve indicare chiaramente la volontà di affidare al professionista la difesa per quella specifica procedura e per quel determinato obiettivo. Nel caso in esame, la nomina del difensore era del tutto generica, priva di riferimenti all'oggetto del sequestro e allo strumento processuale da utilizzare. Di conseguenza, la ricorrente ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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