La Corte di Cassazione si pronuncia sul caso di un immobile, intestato a un figlio, ma ritenuto frutto delle attività illecite del padre. La vicenda evidenzia un principio cruciale: il ricorso del figlio, in qualità di terzo estraneo al reato, viene dichiarato inammissibile. Il motivo non risiede nel merito della questione, ma in un vizio formale insuperabile. La difesa, infatti, non era munita della necessaria autorizzazione specifica per agire. Questa sentenza ribadisce la regola della confisca a terzo senza procura speciale, dimostrando come un cavillo procedurale possa determinare la perdita definitiva di un bene, confermando la confisca da parte dello Stato.
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